Legislazione Handicap

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La Regione Toscana il 28 dicembre 2015 ha approvato la Legge Regionale n. 82/2015, che prevede l’erogazione di un contributo economico a sostegno delle famiglie con figli minori disabili, per il triennio 2016-2018 (€ 700,00 anno). 

Si allega la modulistica prevista per la richiesta, il testo di legge, l’informativa sulla privacy ed un “volantino” redatto dal Comune di Firenze, quale utile “guida” per i vari adempimenti (ma attenzione: la normativa è Regionale !).

Alcune avvertenze: per poter fruire del contributo occorre essere residenti in Toscana almeno dal 1 gennaio 2014; viene considerato minore anche il figlio che compie il 18^ anno nell’anno di erogazione del contributo richiesto; è richiesta l'attestazione ISEE in corso di validità con indicatore della situazione economica equivalente (standard) inferiore o uguale a 29.999,00 euro.

Modulistica

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 – Codice Privacy

Legge Regionale n. 82 del 2015 art.5: Contributo per Famiglie con Figli Minori Disabili

Legge Regionale 82/2015

 

DECRETO SEMPLIFICAZIONE: CONVERTITO IN LEGGE CON IMPORTANTI MODIFICAZIONI

Fonte: handylex.org

Il sito handylex.org, preziosissima fonte di informazioni legali sul mondo della disabilità, ha pubblicato un compendio sulle novità in tema di "Semplificazione per i soggetti con invalidità" introdotte dal decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014,  convertito in legge n. 114 in data 11 agosto 2014.

Le novità riguardano:

  • Rivedibilità e status
  • Patente e guida
  • Parcheggi
  • Certificati provvisori e agevolazioni lavorative
  • Neomaggiorenni
  • Rivedibilità
  • Concorsi e assunzioni nella pubblica amministrazione

per i dettagli potete scaricare e leggere il file allegato (pdf 105 KB)

Vi invitiamo a leggere il seguente comunicato stampa di INPS.

L’Inps ha dato inizio alla campagna 2014 per la verifica dei redditi e del diritto alle prestazioni assistenziali, con l’invio del cosiddetto “Bustone” per la richiesta delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale e/o delle dichiarazioni di responsabilità riguardanti la sussistenza dei requisiti per il diritto alle prestazioni assistenziali.

 

GENTILI ASSOCIAZIONI - ENTI,

Vi informiamo che con Messaggio n. 6512 dell’08-08-2014, pubblicato nella sezione “circolari e messaggi” del sito INPS, l’Istituto ha comunicato che il Decreto-Legge n° 90/2014 ha introdotto rilevanti novità per la semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche, connesse alla maggiore età, per i soggetti minorenni già disabili. Il decreto in questione stabilisce che i minori, già titolari di una prestazione di disabilità e che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile), possono presentare domanda entro i sei mesi che precedono il compimento della maggior età. Sul sito Internet dell’Istituto, nella sezione Modulistica, è stato pubblicato il modello “Domanda di invalidità civile”, integrato alla luce delle nuove disposizioni, che sarà possibile presentare direttamente online. Al momento, la presentazione di questa tipologia di domanda è disponibile all’interno dell’area dedicata agli enti di patronato nel portale dell’Istituto www.inps.it.

(VERSIONE PDF: 18 AGOSTO 2014)

L’INPS ha realizzato una sintetica, ma completa ed utile pubblicazione, che permette di chiarire molti degli aspetti normativi che regolano la “quotidianità” delle persone con disabilità. Come titola proprio la pubblicazione, quelli che vengono presentati sono DIRITTI !!!

Puoi scaricarla da qui (link)

Sandro Pupolin ha redatto una mini guida che spiega quali benefici e agevolazioni fiscali spettano a coloro che, nel verbale di invalidità, hanno riportato una delle seguenti diciture:

  1. "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%" (leggi il file: invalido_al_100.pdf)
  2. "invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)" oppure “invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971)”(leggi il file: invalido_tra_74_e 99percento.pdf)
  3. "Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)". Nel certificato può essere precisata anche la percentuale di invalidità, variabile quindi dal 33 al 73%.(leggi il file: invalido_tra_33_e 73percento.pdf)
  4. "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)"(leggi il file: minore_con_indennita_di_frequenza.pdf)